Elementi accidentali del contratto: quali sono

Nel contratto si distinguono gli elementi essenziali, in difetto dei quali il negozio è ritenuto nullo, e gli elementi accidentali, che le parti sono libere di introdurre o meno.

Elementi accidentali: significato

Gli elementi accidentali del contratto sono elementi che possono anche non essere inseriti nel contratto. La loro mancanza infatti non determina alcuna conseguenza sulla validità dello stesso. Gli elementi accidentali hanno la funzione di modificare gli effetti del negozio giuridico ma non sono obbligatori e determinanti ai fini della sua regolarità. Essi sono: la condizione, il termine, il modo o l’onere.

  • Condizione. Questo elemento fa riferimento a un evento futuro e incerto.

    E’, dunque, una clausola da cui dipende l’efficacia o la risoluzione del negozio giuridico. Deve essere lecita e possibile e può essere sospensiva o risolutiva. Nella condizione sospensiva, gli effetti si produrranno solo al momento del verificarsi dell’evento. In quella risolutiva, gli effetti del contratto si producono immediatamente, ma verranno meno al verificarsi dell’evento. La condizione può essere poi casuale, potestativa, mista. Casuale, quando il suo verificarsi dipende dal caso.

    Potestativa quando dipende dalla volontà del contraente. Mista, quando dipende sia dal caso che dalla volontà del contraente. Nella condizione potestativa si distingue la condizione potestativa semplice da quella meramente potestativa. Quest’ultima comporta la nullità del contratto. La distinzione tra queste due condizioni non è stata regolata in modo chiaro e preciso. In linee generali, la potestativa semplice è la condizione rimessa alla volontà dell’obbligato; la meramente potestativa è quella rimessa al capriccio dell’obbligato

  • Termine. E’ il momento futuro e certo dal quale (iniziale) o fino al quale (finale) si producono gli effetti del contratto. Nonostante possa apparire come un elemento connaturato ad ogni contratto, il termine è considerato un elemento accidentale. Questo perché è liberamente disponibile dalle parti e non è sempre previsto.
  • Modo o onere. E’ un elemento che condiziona il contratto, obbligando un soggetto all’esecuzione di un attività determinata per beneficiare degli effetti del contratto (es.: ti donerò la mia villa se avrai cura del giardino). Sul piano teorico il modo contrattuale si differenzia dalla condizione. Una formula efficace sintetizza questa distinzione: il modo costringe ma non sospende, la condizione sospende ma non costringe. Inoltre la condizione opera autonomamente, mentre l’onere, in caso di inadempimento, necessita di una pronuncia giudiziale.

Rientrano fra gli elementi accidentali anche le clausole vessatorie che le parti decidono di apporre sul contratto per precisarne o modificarne il contenuto. Le più comuni sono: la clausola penale, la caparra confirmatoria, la caparra penitenziale.

  • Clausola penale. E’ la clausola con cui si stabilisce ex ante quanto dovrà essere pagato, a titolo penale, se il debitore dovesse rendersi inadempiente. Tale clausola contiene, quindi, una liquidazione anticipata del danno.
  • Caparra confirmatoria. Consiste nella prassi di consegnare all’altra parte, al momento della conclusione del contratto, una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, a titolo di acconto sul prezzo dovuto.
  • Caparra penitenziale. Chi recede dall’accordo perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.

Elementi essenziali e accidentali: differenze

Il discorso cambia se si prendono in esame gli elementi essenziali. Questi, a differenza degli elementi accidentali, sono necessari ai fini della legittimità del negozio giuridico. Per la valida formazione del contratto la legge richiede infatti la presenza dei seguenti elementi essenziali: accordo tra le parti, causa, oggetto, forma. Senza elementi essenziali il contratto può dirsi nullo.

  • Accordo tra le parti (consenso). Esprime l’accordo tra le parti ed è composta dalla proposta e dall’accettazione. L’accordo può essere manifestato in modo espresso o tacito.
  • Causa. E’ la funzione economica e sociale del contratto. Deve essere lecita. La causa è prevista nei contratti tipici, mentre in quelli atipici non è predeterninata.
  • Oggetto. E’ il contenuto del contratto e deve avere lecito, possibile, determinato. Lecito perché non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Possibile perché deve trattarsi di qualcosa che esiste o che può venire ad esistenza. Determinato o determinabile, in relazione alla determinazione del valore quantitativo e qualitativo.
  • Forma. E’ il modo in cui si manifesta la volontà, come viene stipulato il contratto. Può essere libera o, in specifici casi richiesti dalla legge, determinata. Si parla, quindi di contratti formali, quando la legge richiede una forma determinata, e contratti non formali, quando non è richiesta nessuna forma specifica.

Riassumendo: gli elementi o requisiti del contratto si distinguono in elementi essenziali, in difetto dei quali il negozio è nullo, ed elementi accidentali, che le parti sono libere di introdurre o meno nell’ambito dell’accordo negoziale.

Un contratto è, quindi, considerato nullo quando manca uno degli elementi essenziali. Un contratto nullo non può produrre effetti. La nullità è insanabile, perpetua e assoluta. Nel caso dell’annullabilità del contratto, il vizio non è così grave da condurre alla sua totale eliminazione. Può essere chiesta da una delle due parti al giudice. L’annullabilità del contratto è sanabile, non perpetua e relativa.

Scritto da Alessandro Buccini
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