Fondazione: cos’è, da cosa è composta e tipologie

Per il codice civile, "La fondazione è un ente che un soggetto, denominato fondatore, istituisce per l’attuazione di uno scopo possibile e lecito di utilità generale attraverso il patrimonio assegnato dal fondatore stesso." Cosa significa a livello pratico?

Oggi ci occuperemo di un argomento di cui si sente spesso parlare, sebbene non sia conosciuto del tutto. Negli spot televisivi, sponsor o anche nelle riviste compare spesso la voce “fondazione”, ma di cosa si tratta esattamente? In questa pagina, scopriremo la natura della fondazione, le varie tipologie e la differenza con l’associazione. Talvolta si compie l’errore di confondere le due entità, sebbene siano molto diverse, soprattutto a livello giuridico.

Fondazione: cos’è

Nell’ambito del diritto civile, più precisamente l’art. 14 del codice civile, la fondazione viene definita come “La fondazione è un ente che un soggetto, denominato fondatore, istituisce per l’attuazione di uno scopo possibile e lecito di utilità generale attraverso il patrimonio assegnato dal fondatore stesso.” Vediamo meglio di cosa si tratta.

La fondazione è un’organizzazione che nasce senza finalità di lucro o come ente di carità.

Per il perseguimento dell’obiettivo prefissato, deve disporre di un patrimonio di base. La fondazione deve avere almeno una persona fisica o giuridica che assegna il patrimonio per il raggiungimento di un determinato scopo. I fondatori possono essere anche più di uno.

La costituzione della fondazione può avvenire tramite un atto pubblico o testamentario. All’atto costitutivo è collegato, di norma, anche lo statuto della fondazione dove vengono specificati tutti gli aspetti dell’organizzazione. In questo documento, sarà possibile trovare la denominazione e la sede della fondazione, lo scopo, il patrimonio e la modalità di esecuzione.

Per quanto riguarda lo scopo, la fondazione non è autorizzata a prefiggersi uno scopo di lucro, inteso come redistribuzione degli utili tra i fondatori. E’ per questo motivo che la natura dello scopo è di tipo sociale. Più precisamente, lo scopo di una fondazione deve essere caratterizzato dalla pubblica utilità. Questo tipo di finalità esclude a priori qualunque tipo di vantaggio personale ed economico a favore del fondatore.

Tipologie

In base allo scopo, le fondazioni possono distinguersi in private o di entità pubblica. Le fondazioni private alimentano il proprio patrimonio tramite le famiglie, le persone o le corporazioni. Le fondazioni di entità pubblica, chiamate anche fondazioni pubbliche, godono del supporto da fonti diverse, come le agenzie di governo e individui.

Oltre a questa generalizzazione, le fondazioni possono essere di molte tipologie diverse. Esistono infatti le cosiddette fondazioni finanziarie (o holding). Queste nascono nell’ambito di una fondazione già esistente al cui interno si formano degli organi di gestione che hanno il compito di gestire il patrimonio e l’intera organizzazione.

Tra le altre tipologie di fondazioni, è possibile individuare anche le fondazioni erogatrici e le fondazioni di organizzazione. Le prime hanno lo scopo di distribuire il patrimonio a soggetti delineati nello statuto della fondazione stessa. Le fondazioni di organizzazione, al contrario, svolgono attività per scopi finalizzati, come raccolta di fondi per la ricerca scientifica, difesa dei bambini e tanto altro.

Associazione e Fondazione: differenze

Alla luce di quanto esposto finora, è bene soffermarsi su un aspetto che metta più chiarezza nella natura della fondazione. Può capitare, infatti, di confondere con molta facilità la fondazione con l’associazione. Sebbene possano essere sinonimi dal punto di vista linguistico, a livello giuridico si tratta di due organizzazioni ben diverse tra loro.

La diversità di questi due enti deve essere individuata sin dalla stesura dell’atto costitutivo. La fondazione, come abbiamo visto, può essere fondata anche da una sola persona. In questo caso si parla di atto unilaterale. Quando la fondazione prevede la presenza di più fondatori, si parla di pluralità di atti unilaterali. L’atto costitutivo dell’associazione, al contrario, è sempre una forma di contratto.

La differenza fra le due entità, inoltre, risiede anche nella modalità di esecuzione. Il fondatore non partecipa all’esecuzione dell’atto di fondazione, privandosi della disponibilità dei beni che devolve al patrimonio dell’organizzazione. Questo patrimonio servirà al perseguimento dello scopo stabilito nello statuto.

Nel contratto di associazione, invece, le varie parti intervengono attivamente nell’amministrazione del patrimonio. A questo proposito, tengo anche a precisare che le modalità di partecipazione all’associazione possono essere ben diverse. Le parti del contratto di associazione possono partecipare alle attività tramite l’espressione di un voto. La partecipazione, in alternativa, potrà essere limitata anche alle sole deliberazioni destinate a creare delle modifiche del contratto, alla sostituzione degli amministratori e alla loro responsabilità. Inoltre, l’associato se non potrà partecipare direttamente nella gestione del patrimonio, gode di pieno diritto di influenzarne l’andamento. L’associazione, per di più, può anche non avere personalità giuridica e pertanto viene definita non riconosciuta. Questo si verifica nel caso in cui l’ordinamento e l’amministrazione sono regolati da accordi dei singoli associati. A differenza delle fondazioni, questo tipo di associazione, non ha un patrimonio ma un fondo comune, ottenuto dai proventi delle quote di iscrizione dei propri associati. Le associazioni non riconosciute possono essere proprietarie di beni immobili e un esempio è dato dalle associazioni di partito politico o i sindacati.

Scritto da Roberto Spigarelli
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Comitato: quali sono gli scopi, le tipologie e la natura giuridica
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